Finalità
La Legge Regionale n.29/97, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l’autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di handicap grave, prevede contributi finalizzati all’acquisto di strumentazioni, ausili, attrezzature e arredi personalizzati secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati.
Chi può chiedere il contributo
Possono chiedere i contributi i cittadini nella situazione di handicap grave di cui all’art.3, comma 3, della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, la cui situazione è stata accertata dall’apposita Commissione sanitaria presente presso l’Azienda USL di residenza, o chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno.
Ulteriore requisito di accesso ai contributi è un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all’anno di acquisto dell’attrezzatura, non superiore a Euro 23.260,00 calcolato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Per il calcolo dell’ISEE ci si può rivolgere gratuitamente ad un patronato.
Per che cosa si può chiedere il contributo
a) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.
Sono compresi in tale categoria sistemi di automazione domestica e strumentazioni tecnologiche ed informatiche funzionali ai bisogni della persona, quali ad esempio, automazioni e motorizzazioni per infissi interni (porte, finestre, tapparelle, persiane, ecc.), per infissi esterni (cancelli, porte, ecc.) e per componenti (ricevitori, attuatori, collegamenti, serrature elettriche, ecc.), strumentazioni per il controllo ambiente (interruttori, pulsanti, telecomandi, sensori di comando, ecc.), strumentazioni di segnalazione e controllo a distanza (videocitofono o campanello d’allarme, ecc.), telefoni speciali e strumentazioni di telesoccorso, telemedicina e teleassistenza.
Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie ed adeguamenti strutturali dell’abitazione (per installare infissi, spostare o eliminare pareti, ecc.). Per tali interventi le domande di contributo devono essere, infatti, presentate al Comune di residenza ai sensi della Legge 13/89 prima di effettuare l’intervento.
N.B. Le spese sostenute per l’installazione e l’acquisto di infissi interni ed esterni sono ammissibili unicamente se effettuate contestualmente ad interventi di automazione funzionali alle abilità della persona. Per i soli infissi le domande possono essere, invece, presentate al Comune di residenza ai sensi della Legge 13/89 prima di effettuare l’intervento.
b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione.
Sono compresi in tale categoria elettrodomestici, ausili e arredi, anche generici, purché con caratteristiche ergonomiche e tecniche funzionali alle abilità residue della persona (complementi di arredo anche automatizzati, pensili e basi, specchio reclinabile motorizzato o speciale, appendiabiti e piani di lavoro reclinabili o estraibili, ecc.), maniglie e corrimano, arredi con caratteristiche di fruibilità, sanitari e accessori per il bagno (pensili e accessori particolari, water e bidet, doccia, vasche speciali, ecc.),
acquisto e installazione impianti di condizionamento e deumidificazione, rampe mobili, ausili per la vita quotidiana (stoviglie ed utensili particolari per la cucina, ausili per vestirsi, ecc.).
Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie per adeguare il bagno, nonché opere murarie e strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche (quali carrozzine a cingoli, carrello cingolato, montascale, montascale mobile a cingoli o a ruote, rampe fisse, servo scala, elevatore, piattaforma elevatrice, mini ascensore per interni o esterni, installazione o adeguamento ascensore, transenne guida persone, ecc.), carrozzine ed infine ausili per il sollevamento (sollevatore mobile manuale od elettrico, sollevatore a soffitto, sollevatore a bandiera, sollevatori da vasca, alzavasca da bagno elettrico, imbracatura, ecc.).
c) attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
Sono comprese in tale categoria attrezzature tecnologiche che consentono alla persona con disabilità di svolgere presso la propria abitazione attività di studio, lavoro o riabilitazione, qualora la persona si trovi in una situazione di handicap grave che non consente di svolgere tali attività in sedi esterne, ad esempio per gravi limitazioni della mobilità non compatibili con frequenti spostamenti, dipendenza continuativa dall’uso di attrezzature e ausili sanitari non mobili, disagevoli condizioni logistiche e territoriali per il raggiungimento di sedi esterne. In particolare sono compresi in tale categoria attrezzature quali personal computer, periferiche e componenti standard (PC portatile o fisso, monitor, joystick, mouse, trackball, scanner e stampante, ecc.), ausili per accesso al PC (scudo per tastiera, tastiera con scudo, tastiera portatile con display e/o uscita vocale, tastiera speciale ridotta o espansa, tastiera programmabile, sensore di comando, software e hardware di accesso alternativo o a scansione, emulatore di mouse, ecc.), software educativi, riabilitativi o per la produttività scolastica e lavorativa, postazioni di lavoro (tavolo da lavoro, sedia ergonomica regolabile, accessori per ergonomia, voltapagine, ecc.), comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità della persona e non riconducibili al Decreto Ministeriale 332/98, strumenti di riabilitazione non prescrivibili, né riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore Tariffario di cui al Decreto Ministeriale 332/98.
Entità del finanziamento
– 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di Euro 14.903,00 per gli interventi di cui al punto A;
– 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di Euro 12.611,00 per gli interventi di cui al punto B;
– 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di Euro 4.586,00 per gli interventi di cui al punto C.
I soggetti ammessi a finanziamento possono presentare ogni anno una sola domanda di contributo riguardante uno o più ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti nelle tre categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 10 della Legge Regionale 29/97, fermi restando per ogni categoria il tetto massimo di spesa ammissibile sopra riportato, nonché un tetto massimo di spesa ammissibile pari ad Euro 14.903,00 in caso di acquisto di ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in più di una delle tre categorie di cui trattasi.
Documentazione:
Il richiedente dovrà allegare alla domanda:
– copia della certificazione di cui al comma 3 dell’art.3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 in merito alla gravità dell’handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall’art.4 della medesima legge 104/92;
– copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o un documento fiscale comprovante l’acquisto da parte della persona disabile) per l’acquisto delle attrezzature, strumentazioni o ausili per i quali si richiede il contributo;
– attestazione ISEE riferita all’anno di acquisto dell’ausilio o dell’attrezzatura;
– breve relazione del tecnico e/o dello specialista eventualmente interpellato in merito alla correlazione tra la soluzione tecnica proposta e la situazione di handicap e/o le limitazioni di attività della persona. In assenza di tale documento è necessario allegare alla domanda una relazione sull’utilizzo dell’attrezzatura da parte della persona disabile in rapporto alla sua specifica situazione di handicap.
Si può anche presentare copia della documentazione sulle caratteristiche tecniche e commerciali dell’ausilio, attrezzatura o arredo per il quale si richiede il contributo.
Presentazione delle domande
Le domande di contributo potranno essere presentate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
La modulistica può essere scaricata dal nostro sito, più sotto.
Per tutti i comuni del distretto centro-nord di Ferrara, la domanda va presentata presso il nostro ufficio.
Sportello Sociale Non Autosufficienza
Cittadella S.Rocco – Corso Giovecca 203, Ferrara
Tel. 0532 903994 (interno 2) – mail:
Orario di apertura al pubblico: il martedì e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30; il mercoledì dalle 8:30 alle 16:30 e il giovedì dalle 15:00 alle 19:00
MODULO DI DOMANDA
Riferimenti normativi
Legge Regionale n.29 del 21 agosto 1997, “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili”, così come modificata dall’art.60 della Legge Regionale n.2 del 12 marzo 2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1161 del 21 giugno 2004, “Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità art.9 e art.10 Legge Regionale 29/97”.
Determinazione n.9026/2004, “Indicazioni su interventi ammissibili e modulistica per l’accesso ai contributi artt.9 e 10 Legge regionale 29/1997 – DGR 1161/2004”. La documentazione è scaricabile nel sito della regione www.emiliaromagnasociale.it, alla sezione ‘disabili’.