IVA AGEVOLATA al 4%
La normativa sull’IVA prevede che scontino un’aliquota agevolata al 4% “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. Si tratta quindi delle spese (di servizio e manodopera) per tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche, come la messa a norma di un ascensore per consentirne l’uso alle persone con disabilità, l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.
La condizione che dette opere siano effettivamente finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura.
Nella fattura va citato il DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, punto 41 ter della tabella A – parte II.
Va ricordato che per “i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche” per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, l’agevolazione vige solo nel caso sia la stessa persona con disabilità o il familiare ad acquistare direttamente il bene.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
L’IVA al 10% si applica per le prestazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa. L’iva del 10% è applicabile solo in parte sulla prestazioni, se nelle stesse vi è compreso un bene significativo. Infatti per i beni significativi l’aliquota ridotta del 10% viene applicata solo sulla parte del valore del bene che corrisponde alla “mano d’opera” e cioè facendo un esempio:
– mano d’opera euro 1.500,00
– costo caldaia euro 2.000,00
nella fattura si dovrà specificare ed applicare l’iva nel seguente modo:
– iva al 10% su tutta la mano d’opera e cioè 1.500,00 (compresi eventuali costi di progettisti)
– iva al 10% sul costo della caldaia pari alla mano d’opera e cioè 1.500
– iva al 22% sul restante costo della caldaia e cioè 500,00
I beni significativi sono individuati dal DM 29.12.1999 in modo tassativo:
• Ascensori e montacarichi;
• Infissi interni ed esterni;
• Caldaie;
• Videocitofoni;
• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• Sanitari e rubinetterie da bagno;
• Impianti di sicurezza;
Restauro e risanamento conservativo
Nel restauro e risanamento conservativo, ossia interventi mirati alla conservazione degli edifici ed assicurare la loro funzionalità, si applica l’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
– L’IVA ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea
– Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.
Ristrutturazione edilizia
Nella ristrutturazione edilizia ossia interventi atti alla trasformazione di edifici che non portano comunque alla loro totale demolizione (es: eliminazione – sostituzione – ripristino di elementi costitutivi) si applica l’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
– L’IVA ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.
– Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.