Agevolazioni previste dalla Legge 104/92

Ecco, di seguito e schematicamente, le agevolazioni lavorative previste dalla Legge quadro sull’handicap a favore sia dei genitori o parenti della persona disabile che del disabile stesso:

AVENTE DIRITTOAGEVOLAZIONEREQUISITI
Genitore lavoratore (anche adottivo)Astensione facoltativa sino al terzo anno di vita del figlio disabileHandicap grave L.104 Minore di tre anni
Genitore lavoratore (anche adottivo)Due ore di permesso giornaliere fino al 3° anno in alternativa all’astensioneHandicap grave L.104 Minore di tre anni
Genitore lavoratore (anche adottivo)Tre giorni di permesso mensile fruibili anche continuativamenteHandicap grave L.104 Maggiore di tre anni
AffidatariAstensione facoltativa sino al terzo anno di vita del figlio disabile. Oppure due ore di permesso giornaliere in alternativa, fino al 3° anno di vitaBambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati Handicap grave L.104
Parenti o affini entro il 3° gradoTre giorni di permesso mensile fruibili anche continuativamenteHandicap grave L.104 Maggiore di tre anni
Lavoratore disabileTre giorni di permesso mensili o in alternativa due ore di permesso giornaliere (una sola se l’orario è inferiore alle sei ore giornaliere)Handicap grave L.104

Esistono inoltre anche agevolazioni relative al lavoro notturno (art. 53, Dlgs 151/2001), alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio (art. 33, comma 5 e 6), all’impossibilità al trasferimento ad altra sede di lavoro senza consenso (art. 33, comma 6) ed ai contributi figurativi relativi al prepensionamento (art. 33, comma 3).