Ecco, di seguito e schematicamente, le agevolazioni lavorative previste dalla Legge quadro sull’handicap a favore sia dei genitori o parenti della persona disabile che del disabile stesso:
AVENTE DIRITTO | AGEVOLAZIONE | REQUISITI |
Genitore lavoratore (anche adottivo) | Astensione facoltativa sino al terzo anno di vita del figlio disabile | Handicap grave L.104 Minore di tre anni |
Genitore lavoratore (anche adottivo) | Due ore di permesso giornaliere fino al 3° anno in alternativa all’astensione | Handicap grave L.104 Minore di tre anni |
Genitore lavoratore (anche adottivo) | Tre giorni di permesso mensile fruibili anche continuativamente | Handicap grave L.104 Maggiore di tre anni |
Affidatari | Astensione facoltativa sino al terzo anno di vita del figlio disabile. Oppure due ore di permesso giornaliere in alternativa, fino al 3° anno di vita | Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati Handicap grave L.104 |
Parenti o affini entro il 3° grado | Tre giorni di permesso mensile fruibili anche continuativamente | Handicap grave L.104 Maggiore di tre anni |
Lavoratore disabile | Tre giorni di permesso mensili o in alternativa due ore di permesso giornaliere (una sola se l’orario è inferiore alle sei ore giornaliere) | Handicap grave L.104 |
Esistono inoltre anche agevolazioni relative al lavoro notturno (art. 53, Dlgs 151/2001), alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio (art. 33, comma 5 e 6), all’impossibilità al trasferimento ad altra sede di lavoro senza consenso (art. 33, comma 6) ed ai contributi figurativi relativi al prepensionamento (art. 33, comma 3).